Con la Decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha messo la parola “fine” circa le riserve – invero abbastanza capziose – che ancora venivano accampate circa l’obbligo e la gratuità del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori.
Il Consiglio di Stato era chiamato a giudicare il ricorso della Provincia di Salerno e della Regione Campania, già “condannate” dal loro Tribunale Amministrativo Regionale per non aver garantito gratuitamente il trasporto scolastico, come già previsto chiarissimamente per la scuola dell’obbligo, ad uno studente con disabilità.
Il Consiglio di Stato la confermato la sentenza del TAR campano. Il Consiglio ha richiamato la sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale del 1987 che aveva sancito l’illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”.
La frequenza scolastica non può essere semplicemente “facilitata”: deve essere “assicurata”, precisando che tale indicazione, anche in forza della successiva Legge 104/1992 non può essere limitata alla scuola dell’obbligo.
Infatti il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’articolo 139 precisa in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche quelle che a noi qui interessano, e cioè “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Quindi anche il trasporto scolastico.
La Decisione del Consiglio di Stato è, quindi, davvero importante e dirimente: le Province – quelle che ancora non l’abbiano fatto – si dovranno adeguare.
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