Quando nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva dei beni mobili risultano pro quota di entrambi i partner. Lo ricorda la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 3479/10.
Il caso
E’ stato accolto il ricorso di un marito contro la sentenza della Corte d’appello di Milano: sbaglia il giudice del merito quando pur condannando la moglie a restituire al partner circa quindicimila euro non tiene conto della normativa che regola i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti con la conseguente applicazione dell’articolo 219 del codice civile in base al quale i beni mobili (comprese le somme di denaro) risultano di proprietà indivisa pro quota di entrambi i coniugi. Le considerazioni espresse dal giudice d’appello – osservano gli “ermellini” – sul concorrente contributo finanziario della moglie alla costituzione del patrimonio familiare, sia pure in misura minore, avrebbe dovuto condurre alla conclusione di ritenere, in assenza di specifiche prove di segno diverso, la sussistenza di una situazione di comproprietà tra le parti.
Giusto quindi il richiamo all’articolo 219 che con riferimento alla separazione di beni tra coniugi sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno dei partner può dimostrare la proprietà esclusiva.
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