La separazione giudiziale vi è nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non è fattibile una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi.
Con la separazione giudiziale si può richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sono i presupposti per dichiarare la violazione degli obblighi matrimoniali (ovvero la cura dei figli, la fedeltà, la coabitazione, ecc.) da parte di uno dei coniugi ed inoltre che questa violazione abbia anche determinato la cessazione del rapporto.
La procedura di separazione giudiziale è sicuramente la procedura più complessa e lunga che è finalizzata all’ottenimento di un provvedimento che sancisca, appunto, la separazione dei coniugi.
La separazione giudiziale può essere accompagnata dalla domanda accessoria della richiesta di addebito nei confronti dell’altro coniuge.
La procedura di separazione giudiziale si introduce con ricorso presso il tribunale competente (corrispondente al luogo dove si è svolta la vita matrimoniale).
Il ricorso deve essere completo e deve contenere gli elementi di fatto e diritto su cui si fonda la domanda.
A corredo della domanda di separazione giudiziale il ricorrente deve produrre (al pari del resistente o convenuto) le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i certificati anagrafici (residenza di entrambi i coniugi, stato di famiglia e certificato di matrimonio).
In alcuni tribunali viene richiesto l’estratto di matrimonio.
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