Il rifiuto di una madre affidataria di far trascorrere al proprio bambino le vacanze estive col padre, nel periodo stabilito dal giudice, è reato. In particolare, si configura la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 388 del Codice penale: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel caso specifico, di una decisione del giudice civile relativa all’affidamento del figlio minore.
Insomma, rischia il carcere l’ex moglie che ostacola gli incontri del marito col figlio anche se giustifica tale condotta con il fatto di evitare un trauma al bambino, restio ad allontanarsi per l’estate dal suo ambiente abituale. Tra i doveri del genitore affidatario, infatti, rientra quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Per questi motivi la Cassazione con la sentenza 27995/09 ha confermato la condanna a venti giorni di reclusione, sostituiti con la multa di 760 euro, nei confronti di una donna che aveva rifiutato di far passare al suo bambino l’estate col padre eludendo così l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione personale. Per la sesta sezione penale del Palazzaccio, infatti, non risulta alcuna situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre. Situazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente dalla donna alla competente autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti. «Ostacolare gli incontri tra padre e figlio – ha ricordato in chiusura la Cassazione – può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo».
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