Secondo il Tribunale civile di Bari (sentenza 3421/09) è consentito al figlio di agire direttamente per gli alimenti nei confronti del genitore al di fuori del circuito delle modifiche delle condizioni di divorzio (ad esempio nel caso di raggiunta autonomia economica con perdita del diritto al mantenimento e di successiva perdita della medesima indipendenza e cause sopravvenute). Tuttavia l’obbligo alimentare è considerato come un minus rispetto a quello di mantenimento, che costituisce una nozione più ampia la quale comprende l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l’assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione, fin quando le legittime esigenze dei figli lo richiedano, di una stabile organizzazione domestica. Pertanto, se è documentata la persistenza del più ampio obbligo di mantenimento in forza della mai modificata sentenza di divorzio, l’avente diritto, ove intenda conseguire il mantenimento od il suo semplice aggiornamento, deve agire nei confronti dell’obbligato ex art. 9 legge sul divorzio in sede camerale, in quanto, se invece intende ottenere gli alimenti al di fuori dell’anzidetto obbligo, incorrerà nella inammissibilità della domanda, essendo già concessogli il più ampio diritto al mantenimento con l’assegno stabilito in sede divorzile.
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