La Cassazione (sentenza 33492/09) ha dato un’interpretazione meno formalistica dell’articolo 570 del Codice penale (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”) nella parte relativa alla mancanza dei mezzi di sussistenza ai discendenti ed al coniuge separato. Nel senso che non è detto che debba essere per forza condannato quel padre che si è sottratto al puntuale adempimento di tale obbligo perché, ad esempio, ha versato per un certo periodo di tempo somme d’importo inferiore a quello stabilito in sede di separazione. Insomma, può accadere che l’uomo, non per sua colpa, si trovi in uno stato di temporanea difficoltà economica che non gli permetta di far fronte all’integrale pagamento dell’assegno di mantenimento e che, allo stesso tempo, non abbia sollecitato il giudice civile per una sua riduzione.
Il caso
La Cassazione ha annullato con rinvio un verdetto di condanna in quanto non era stato dato adeguato conto alla capacità economica dell’obbligato di fornire assistenza materiale al coniuge separato ed al figlio minore. Insomma, non era stato affrontato il problema della capacità reddituale del papà mentre si era fatto leva esclusivamente sull’argomento formale che l’imputato non poteva di sua iniziativa venire meno al suo obbligo. La sesta sezione penale del Palazzaccio, invece, ha sottolineato che in alcuni casi può operare a favore dell’imputato la causa di giustificazione rappresentata dall’oggettiva incapacità economica, a lui non addebitabile, di provvedere all’adempimento integrale dei suoi obblighi. Si ricorda, infatti, che il reato in esame si realizza solo nel caso in cui sussistano, da un lato, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall’altro, la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirli.
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