Un marito, accusato di maltrattamenti dalla moglie e condannato in primo grado, chiede (in appello) una perizia sulle condizioni psichiche della donna, ma il giudice gliela nega e conferma la condanna perché i fatti narrati erano stati comprovati da testimonianze attendibili: l’accertamento peritale non rientra nel concetto di “prova decisiva”.
Così la Cassazione con la sentenza 38112/09 ha respinto il ricorso dell’uomo che sosteneva la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia), confermando il verdetto di condanna per maltrattamenti ai danni della moglie. In punto di diritto, infatti, la Suprema corte ha chiarito che l’accertamento peritale – per sua natura mezzo di prova «neutro» – non può ricondursi al concetto di «prova decisiva», la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera d) del Codice di procedura penale, perché il ricorso o meno a una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Insomma, il provvedimento di diniego se corretto non è sindacabile.
LA STAMPA