Il genitore non affidatario può richiedere ai servizi sociali copia di tutti gli atti che riguardano il bambino, anche se l’altro genitore ha diffidato gli uffici a dare informazioni.
A sacrificare la privacy dell’ex e della sua vita con il figlio in favore dei diritti del genitore non affidatario, spesso svantaggiato.
A sancirlo è stato il Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di un padre che, aveva richiesto al comune copia degli atti riguardanti il figlio (i servizi sociali sorvegliavano le visite con padre e madre del piccolo) e aveva avuto il diniego in quanto la ex moglie aveva diffidato l’amministrazione a rilasciare tali informazioni a tutela della privacy sua e del bambino.
I giudici hanno sentenziato che il genitore non affidatario del minore può esercitare legittimamente il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi che riguardano il figlio, anche quelli che includono dati sensibili riferiti a terzi conviventi col genitore affidatario.
Anche se la normativa vigente prevede una limitazione del diritto di accesso ai dati questa viene meno quando l’accesso è richiesto al fine di difendere un interesse giuridico nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse.
Inoltre, in tema di accesso, la mancanza del consenso del controinteressato non è motivo sufficiente a negare l’accesso al procedimento in quanto la legge non rende i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, bensì rimette all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa.
Il richiedente dovrà individuare il tipo di atto e farne richiesta perché l’amministrazione non è tenuta a fare ricerche per conto del cittadino.