La Corte di Cassazione (Sentenza n. 40385/09) ha stabilito che il genitore che riversa sui figli le frustrazioni per la fine del matrimonio non sempre compie il reato di maltrattamenti in famiglia.
Infatti, per la sussistenza del reato previsto dall’art. 572 CP, riguardo alla componente materiale, occorre la “reiterazione e continuità del presunti fatti di maltrattamenti in modo da renderli abituali”. Questo non esclude altre ipotesi di reato (ingiuria, lesioni o abuso dei mezzi di correzione).