SENTENZA RIVOLUZIONARIA DELLA CASSAZIONE, CON L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, N.1486/2025, SI AFFERMA IL DIRITTO AL COLLOCAMENTO PARITARIO DEI FIGLI MINORI ANCHE IN ETA’ PRESCOLARE
Si tratta di una svolta epocale del diritto di famiglia italiano.
Sono trascorsi quasi vent’anni dalla famosa legge 54/06 che ha introdotto in Italia l’istituto dell’affidamento condiviso, dopo una lunga e triste stagione giudiziaria che aveva previsto l’affidamento esclusivo dei figli, salvo rari casi di affidamento congiunto.
Scompare la maternal preference, orrendo principio riesumato nel 2018 dalla Cassazione che aveva riportato il diritto di famiglia agli anni bui, in ordine alla scelta della madre come genitore preferito ad oltranza, secondo una visione antiquata e sessista della famiglia e dei ruoli al suo interno, nel segno del matriarcato.
Diritto al collocamento paritario dei figli minori anche in età prescolare, cosa cambia
Con una pronuncia, la Prima Sezione della Cassazione torna ad occuparsi del diritto della prole alla bigenitorialità in relazione alle modalità del suo collocamento, tuttora caratterizzato da una anacronistica preferenza per la figura materna, ritenuta più idonea all’accudimento del figlio soprattutto nei primi anni di vita.
La Corte di appello di Venezia, accogliendo il reclamo della madre avverso il collocamento paritario della minore disposto dal Tribunale, riformava il provvedimento impugnato disponendo il collocamento prevalente della minore presso la genitrice sulla base dello stereotipo che la tenera età della bambina fosse circostanza dirimente nella scelta del collocamento.
Ciò in virtù delle precipue attitudini della figura materna, oltre che prevalente rispetto alle circostanze addotte dal padre anche in merito alla vicinanza delle abitazioni e alla compatibilità dei suoi orari di lavoro col richiesto collocamento paritario della minore.
Disciplinava quindi il diritto di visita del padre limitandolo a due pomeriggi a settimana e ai fine settimana alternati. Confermava dunque la tradizionale posizione di vantaggio della madre quale figura maggiormente rispondente agli interessi della prole nelle ipotesi di figli in età prescolare o consimile, evidenziandone la maggiore attitudine all’accudimento.
Investita del ricorso la Corte di Cassazione rileva come la pronuncia impugnata sia basata su un giudizio reso erroneamente in astratto ed incentrato sulla sola età della minore, senza la doverosa valutazione in concreto delle condizioni di vita familiare e della relazione della minore con ciascuno dei genitori.
La scelta tra le soluzioni di affidamento
Evidenzia la Corte, infatti, che il giudice deve sempre operare una scelta tra le soluzioni di affidamento e collocamento astrattamente possibili individuando quella che, in concreto, consente la migliore realizzazione delle finalità previste dall’art. 337 ter c.c. , e cioè assicurare al figlio minore di poter mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Accoglie dunque il ricorso del padre, cassando la decisione impugnata con rinvio, in applicazione del principio di diritto secondo cui nei procedimenti di cui all’art. 337 bis c.c.
il giudice, nell’adottare i provvedimenti riguardo ai figli, deve seguire il criterio dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., è quello di conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, sicché i predetti provvedimenti devono rispondere ad una valutazione che sia effettuata “in concreto” e diretta al perseguimento di tale finalità.
L’affidamento paritario dei minori dovrebbe diventare la regola quando ne ricorrono le condizioni per la sua applicazione.
È noto che dietro la collocazione stabile dei minori ci siano anche interessi economici, quali l’assegnazione in godimento della casa coniugale, gli assegni di mantenimento (che non prevedono l’obbligo della loro rendicontazione) e delle spese straordinarie occorrenti per i figli. Non è più concepibile al giorno d’oggi una visione antica del concetto di famiglia e della genitorialità.
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