Lo psicologo che nell’esercizio della sua professione sottopone a visita un minorenne su richiesta del genitore non affidatario è passibile di sanzione disciplinare.
Lo ha stabilito la 3a sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3075/2010) affermando che è necessario il consenso del genitore che ha l’affidamento esclusivo del figlio per sottoporlo a visita .
Nel caso di specie la visita era stata richiesta non tanto per vigilare sulla corretta educazione ed istruzione della figlia ma per ottenerne l’affidamento stante il disaccordo con l’altro coniuge.
La suprema Corte nelle motivazioni richiama l’art. 31 del codice deontologico secondo cui le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.