Cassazione: il “si’ ” davanti al prete non basta

Per diventare marito e moglie occorre trascrizione

 

Chi contrae matrimonio in Chiesa senza poi trascriverlo agli effetti civili è come se non si fosse mai sposato per lo Stato Italiano. Ciò fa anche perdere il diritto al risarcimento de danno nel caso in cui uno dei coniugi venga a mancare. Applicando questo principio la Corte (terza sezione civile sentenza n.23725/08) ha respinto il ricorso di una donna che avendo perso il marito in un incidente stradale aveva chiesto il risarcimento dei danni morali e materiali per la perdita del coniuge. Durante il processo però è emerso che la donna pur essendosi sposata in chiesa non aveva trascritto il matrimonio all’anagrafe. A quel punto sia il Tribunale di Udine, sia la Corte di Appello di Trieste avevano negato ogni diritto risarcitorio alla donna non essendo “ne’ coniuge, ne’ convivente more uxorio della vittima”. Inutile il ricorso in Cassazione nel quale la vedova aveva sostenuto di avere comunque diritto al risarcimento in quanto tra lei e il marito vi era stata una “comunanza di spirito e di ideali che sicuramente possono avvincere anche due persone che si siano sposate solo religiosamente”. Niente da fare. Piazza Cavour ha respinto il ricorso senza sentire ragioni ed ha evidenziato che “il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto quando risulti concretamente dimostrata la relazione more uxorio caratterizzata da tendenziale stabilita’ e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti ne’ le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorieta’ ne’ le indicazioni fornite dalla coppia alla pubblica amministrazione per fini anagrafici”. Va detto che nel caso in esame, come si legge in sentenza, e’ mancata la prova dell’esistenza di una relazione tendenzialmente stabile e di una mutua assistenza morale e materiale fra i coniugi. Ecco perche’, conclude la Corte, “il giudice ha escluso che la donna potesse vantare diritti risarcitori”. Solamente il figlio nato dalla relazione ha ottenuto il risarcimento per il danno morale causato dall’improvviso decesso del padre.

 

Autore: Roberto Cataldi