A chi spetta l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio?
L’assegnazione della casa coniugale è uno dei temi più delicati e discussi nei procedimenti di separazione e divorzio, soprattutto quando vi sono figli minorenni. La legge italiana non si basa su criteri patrimoniali o sulla proprietà dell’immobile, ma tutela prioritariamente l’interesse dei figli.
Lo Studio Legale Gassani, con sedi a Milano e Roma, guidato dall’avvocato Gian Ettore Gassani, tra i massimi esperti in diritto di famiglia nazionale e internazionale, fornisce assistenza legale altamente specializzata in tutti i casi di crisi familiare.
La casa coniugale: definizione e rilevanza giuridica
Con il termine casa coniugale si intende l’abitazione dove la famiglia ha vissuto stabilmente durante il matrimonio o la convivenza. Non ha importanza chi sia il proprietario dell’immobile: l’assegnazione non segue la titolarità, ma si fonda su principi di protezione della prole e della parte più debole.
Assegnazione della casa coniugale: i criteri previsti dalla legge
1. Presenza di figli minorenni o non autosufficienti
Il criterio principale che guida il giudice nell’assegnazione della casa coniugale è la tutela dei figli. La casa familiare viene di norma assegnata al genitore collocatario dei figli minorenni, ovvero a colui che trascorre con loro la maggior parte del tempo.
Questo per garantire stabilità, continuità affettiva ed educativa. Il principio dell’interesse superiore del minore, previsto anche da convenzioni internazionali, ha valore primario.
2. Assenza di figli: si valuta l’interesse più meritevole
Se la coppia non ha figli, o se questi sono maggiorenni e autosufficienti, l’assegnazione dell’immobile non segue criteri automatici. Il giudice può:
- disporre la divisione dell’immobile se è in comunione;
- riconoscere il diritto di abitazione temporaneo in favore del coniuge più debole economicamente;
- ordinare la vendita o la liquidazione della quota.
3. Proprietà dell’immobile e contratti di locazione
Se la casa è:
- in comproprietà: l’assegnazione a uno dei coniugi non modifica la proprietà, ma consente l’uso esclusivo.
- di proprietà esclusiva: può essere comunque assegnata all’altro coniuge se ne ricorrono le condizioni (soprattutto in presenza di figli).
- in affitto: il contratto può essere intestato anche al coniuge assegnatario, previa autorizzazione del giudice.
4. Convivenza e coppie non sposate
La tutela si estende anche alle coppie di fatto. In presenza di figli, la giurisprudenza riconosce il diritto di assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, anche se non vi è stato matrimonio. La ratio è sempre l’interesse del minore.
La revoca dell’assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione non è definitiva: può essere revocata o modificata se cambiano le condizioni (es. figli diventati maggiorenni e autosufficienti, trasferimento del genitore collocatario, nuova convivenza stabile nella casa assegnata).
La giurisprudenza chiarisce che una nuova convivenza more uxorio può far venir meno il diritto all’assegnazione, perché muta la funzione sociale dell’immobile.
Conclusioni: l’importanza di una consulenza legale esperta
Ogni caso è unico e merita un’attenta valutazione legale e strategica. L’assegnazione della casa coniugale comporta conseguenze rilevanti non solo sul piano abitativo, ma anche patrimoniale ed emotivo. Affidarsi a un avvocato matrimonialista esperto è essenziale per tutelare i propri diritti e quelli dei figli.
Lo Studio Legale Gassani, con sedi a Milano e Roma, fornisce assistenza personalizzata nei casi di separazione, divorzio, affidamento e assegnazione della casa familiare, anche in contesti di alta conflittualità o con elementi di diritto internazionale.
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