L’affidamento dei figli è una delle questioni più delicate in caso di separazione o divorzio. Il diritto di famiglia italiano prevede diverse tipologie di affidamento, tra cui l’affidamento condiviso, l’affidamento esclusivo e, in alcuni casi, l’affidamento alternato.
Quest’ultima soluzione, sebbene meno frequente, può rappresentare un’opzione valida per garantire al minore una relazione equilibrata con entrambi i genitori.
Ma in cosa consiste l’affidamento alternato? Quali sono i presupposti per ottenerlo?
In questo articolo analizziamo la normativa vigente, i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità e le condizioni necessarie per la sua applicazione.
Cos’è l’affidamento alternato?
L’affidamento alternato prevede che il minore trascorra periodi di tempo equivalenti o bilanciati con ciascun genitore, alternandosi tra le due abitazioni. A differenza dell’affidamento condiviso con residenza prevalente presso un genitore, l’affidamento alternato assicura una divisione più
equilibrata del tempo di permanenza con entrambi i genitori.
Questo significa che il minore può:
- Vivere una settimana con la madre e una settimana con il padre.
- Alternare la propria residenza su base mensile o bimestrale.
- Seguire un calendario stabilito dal giudice o concordato tra i genitori.
L’obiettivo è garantire al minore una presenza costante di entrambi i genitori, riducendo il senso di perdita e migliorando la stabilità emotiva.
Normativa di riferimento sull’affidamento alternato
L’affidamento alternato trova il suo fondamento giuridico negli articoli 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che regolano l’affidamento dei figli minori. Il principio generale della legge italiana è quello dell’affidamento condiviso, salvo che l’affidamento esclusivo o super esclusivo sia ritenuto più idoneo nell’interesse del minore.
Anche se la normativa non prevede esplicitamente l’affidamento alternato come soluzione standard, la giurisprudenza ha riconosciuto la sua applicabilità in presenza di determinati presupposti.
In particolare, il tribunale può disporlo quando:
- I genitori risiedono in zone vicine, permettendo al minore di mantenere continuità scolastica e sociale.
- I genitori hanno un buon livello di collaborazione e sono in grado di gestire il calendario di alternanza senza conflitti.
- Il minore ha un’età e una maturità adeguate per affrontare un cambiamento frequente di domicilio.
Quando è possibile richiedere l’affidamento alternato?
L’affidamento alternato non è applicabile in tutti i casi, ma può essere concesso quando:
- I genitori risiedono nella stessa città o in comuni limitrofi, evitando che il minore subisca stress dovuto a continui spostamenti.
- Esiste una collaborazione serena tra i genitori, senza conflittualità che possano arrecare disagio al minore.
- Il minore manifesta un adattamento positivo a questa modalità, senza impatti negativi sul benessere psicologico e scolastico.
- Entrambi i genitori hanno la capacità di gestire autonomamente il figlio, garantendogli cure, educazione e stabilità emotiva.
Se uno di questi elementi viene meno, il giudice potrebbe optare per un affidamento condiviso con collocazione prevalente presso un solo genitore.
Vantaggi e svantaggi dell’affidamento alternato
Vantaggi
- Maggiore equilibrio genitoriale: il minore trascorre tempi paritari con entrambi i genitori.
Continuità affettiva: evita che il figlio senta la mancanza di un genitore per lunghi periodi. - Equa distribuzione delle responsabilità: entrambi i genitori sono coinvolti nella gestione quotidiana.
- Riduzione del senso di abbandono: il minore non percepisce uno dei genitori come “meno presente”.
Svantaggi
- Possibili difficoltà logistiche: doppio domicilio, necessità di spostamenti frequenti.
- Stress per il minore: alcuni bambini faticano ad adattarsi a due case e due routine diverse.
- Richiede un alto livello di collaborazione tra i genitori: in situazioni di forte conflittualità può diventare impraticabile.
Affidamento alternato e mantenimento
In caso di affidamento alternato, il mantenimento del figlio viene generalmente suddiviso tra i genitori in proporzione alle loro capacità economiche. Tuttavia, se uno dei due ha un reddito significativamente inferiore all’altro, il giudice potrebbe disporre un assegno di mantenimento
per garantire lo stesso tenore di vita al minore in entrambe le case.
Come richiedere l’affidamento alternato?
Per ottenere l’affidamento alternato, il genitore interessato deve:
- Presentare un’istanza al tribunale, dimostrando che questa modalità è nell’interesse del minore.
- Fornire prove di una buona collaborazione genitoriale, attraverso perizie o relazioni dei servizi sociali.
- Garantire un’organizzazione stabile per la gestione del figlio, evitando disagi logistici.
Il giudice analizzerà ogni aspetto del caso, valutando il benessere del minore come criterio principale.
Conclusione
L’affidamento alternato è una soluzione valida in situazioni in cui entrambi i genitori sono in grado di garantire una presenza equilibrata e una gestione serena del minore. Tuttavia, richiede requisiti ben precisi, tra cui la vicinanza delle abitazioni e una collaborazione efficace tra gli ex coniugi.
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