Avvocato per sottrazioni internazionali di minori

Le sottrazioni internazionali dei figli minorenni

Lo studio dell’Avvocato Gian Ettore Gassani si occupa da anni di delicatissimi casi di sottrazione internazionale dei minorenni. Nel suo fortunato saggio “C’eravamo tanto armati” (Diarkos Editore), che ha vinto il premio della critica al festival del libro di Cattolica nell’aprile 2018),  l’avvocato Gassani ripercorre il dramma di una vicenda familiare che riguardò alcuni  anni fa la sottrazione internazionale di due fratellini da parte di una madre romena ai danni del padre italiano. Una vicenda assurda, svoltasi a Bucarest,  piena di insidie, con un lieto fine dopo una serie infinita di colpi di scena. Oggi i due fratelli stanno in Italia con il papà.

Il fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minorenni è uno dei più inquietanti perché sottolinea come e fino a che punto un genitore possa trattare i figli come oggetti e distruggerli sotto ogni profilo.

Chi si macchia di questo crimine non merita di essere definito genitore. Ma tanti sono stati i casi di sottrazione internazionale dei minori gestiti dall’avvocato  familiarista Gian Ettore Gassani negli ultimi decenni.

Dispositivo dell’art. 574 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale(1).

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6 – 29 maggio 2020, n. 102, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.

 

Quando si consuma la sottrazione internazionale di un minore?

Come è riportato nel sito del ministero della Giustizia, al quale si rimanda per le preziose informazioni, si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore.

Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento. Per semplificare il testo che segue, l’espressione “sottrazione internazionale” andrà intesa come riferita anche all’ipotesi del trattenimento all’estero. Ai fini dell’applicazione della Convenzione, la nazionalità del minore e degli adulti è irrilevante: quello che conta è la residenza abituale del minore al momento della sottrazione.

 

Quali norme nazionali e internazionali si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori ?

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

La Convenzione dell’Aia del 1980 si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, sempre che l’adesione sia stata accettata dagli altri Stati.

La Convenzione dell’Aia del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati elencati nella seguente tabella:

 

Paesi che hanno aderito alla Convenzione Aia 1980:

  • Albania
  • Francia
  • Portogallo
  • Andorra
  • Georgia
  • Regno Unito
  • Argentina
  • Germania
  • Repubblica Ceca
  • Armenia
  • Giappone
  • Repubblica Dominicana
  • Australia
  • Grecia
  • Repubblica di Moldova
  • Austria
  • Guatemala
  • Romania
  • Bahamas
  • Honduras
  • San Marino
  • Belarus
  • Irlanda
  • Saint Kitts e Nevis
  • Belgio
  • Islanda
  • Serbia
  • Belize
  • Israele
  • Seychelles
  • Bosnia Erzegovina 
  • Kazakistan
  • Singapore
  • Brasile
  • Lettonia
  • Slovacchia
  • Bulgaria
  • Lituania
  • Slovenia
  • Burkina Faso
  • Lussemburgo
  • Spagna
  • Canada Macedonia
  • Sri Lanka
  • Cile
  • Malta
  • Sud Africa
  • Cina (solo Hong Kong e Macao)
  • Marocco
  • Svezia
  • Cipro
  • Mauritius
  • Svizzera
  • Colombia
  • Messico
  • Thailandia
  • Corea del Sud
  • Monaco
  • Trinidad e Tobago
  • Costa Rica
  • Montenegro
  • Turchia
  • Croazia
  • Nicaragua
  • Turkmenistan
  • Danimarca
  • Norvegia
  • Ucraina
  • Ecuador
  • Nuova Zelanda
  • Ungheria
  • El Salvador
  • Paesi Bassi
  • Uruguay
  • Estonia
  • Panama
  • U.S.A.
  • Federazione Russa
  • Paraguay
  • Uzbekistan
  • Fiji
  • Perù
  • Venezuela
  • Finlandia
  • Polonia
  • Zimbabwe

 

Bisogna contattare subito un avvocato esperto in sottrazioni internazionali di minori

Ciò che è importante in questi casi è la tempestività. Bisogna fare presto senza perdere la speranza.

Occorre inviare la segnalazione al Ministero della Giustizia che di concerto con il ministero degli Esteri inizia la ricerca dei minori e trasmette la segnalazione alle autorità straniere del Paese dove si trovano i genitori.

Nel contempo occorre presentare denuncia querela ai sensi dell’art. 574 bis c.p. e istanza di separazione e/o richiesta del provvedimento di sospensione della responsabilità del genitore che si è macchiato di questo reato.

Nelle procedure di sottrazione internazionale dei minori è bene essere seguiti da un avvocato esperto in materia. Bisogna offrire fin da subito le informazioni utili alla ricerca dei minori (indirizzo preciso di dove si trovano, l’utenza cellulare del genitore che ha sottratto i figli, e qualsiasi altra notizia).

Non è facile ottenere velocemente il rientro in patria dei figli sottratti. Bisogna attendere il provvedimento del giudice straniero. E’ sempre bene appoggiarsi sempre ad uno studio legale del Paese dove si trova il minore sottratto che lavorerà in tandem con quello italiano. Infatti è molto importante il continuo scambio di informazioni tra i due avvocati.

Poi occorre chiedere la collaborazione delle autorità diplomatiche italiane che sono importantissime per la logistica in loco e per ottenere informazioni sulla scelta del legale in loco.

Purtroppo con l’aumento dei matrimoni misti il fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minori è destinato ad aumentare in misura proporzionale.

Dunque lo studio legale dell’Avvocato Gian Ettore Gassani è sicuramente esperto in materia di sottrazione internazionale dei minori perché ha toccato con mano le difficoltà di queste procedure difficilissime sotto ogni profilo e il dolore di tanti genitori. Per le prassi ci si riporta al sito del Ministero della Giustizia (mettere link ministero della giustizia).

Pertanto in caso di sottrazione internazionale dei minori non esitare a contattare lo studio dell’Avvocato Gian Ettore Gassani a Milano (02 25 139 999) o a Roma (06 39754968).