La separazione giudiziale dei coniugi segna il primo momento processuale che decreta la crisi di un matrimonio. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 del codice civile).
Per questa procedura si è portati a cercare il miglior avvocato matrimonialista di Roma o della propria città. La posta in palio è elevatissima. Una sentenza cambia il destino di una intera famiglia.
Basta a mio parere cercare un bravo avvocato familiarista capace di offrire fin dal primo momento la migliore consulenza prima di decidere una strategia.
Il miglior avvocato matrimonialista a Roma è difficile da stabilire. Tanti sono i requisiti del migliore avvocato matrimonialista, soprattutto quelli umani.
La separazione giudiziale è una procedura complessa e assai difficile dal punto di vista tecnico.
Si procede con la separazione giudiziale se e quando non ci sono le condizioni per procedere con una separazione consensuale.
L’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’AMI ossia Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani è un avvocato famoso grazie alle sue incessanti attività associative a livello nazionale e formative.
Tanti sono i suoi libri sul tema della separazione dei coniugi.
L’avvocato Gian Ettore Gassani è titolare anche del prestigioso studio legale Gassani a Milano, a pochi metri dal Tribunale.
La separazione giudiziale può essere richiesta con addebito o senza addebito.
La separazione giudiziale, come scrive l’avvocato Gian Ettore Gassani nei suoi libri, è il momento più difficile per una famiglia.
Si chiede l’addebito se vi è stata la violazione di uno degli obblighi sanciti dall’art. 143 c.c. e cioè “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.]. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].
Dunque spicca per primo l’obbligo di fedeltà, fondato sulla lealtà e fiducia, poi alla convivenza e all’assistenza morale a materiale reciproca e alla contribuzione economica in favore della famiglia.
La violazione di uno di questi obblighi può comportare l’addebito della separazione.
L’addebito può essere chiesto solo nella separazione giudiziale e giammai nella separazione consensuale o nel divorzio o ancora in Appello, se non è stato richiesto nel primo grado di giudizio. La domanda accessoria di addebito può essere proposta nel ricorso introduttivo dal coniuge che chiede la separazione, e sino alla memoria integrativa (ricorrente) e in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio (resistente) fino alla memoria di costituzione dinanzi al Giudice Istruttore. Succede spesso che entrambi i coniugi chiedano l’addebito nei confronti dell’altro.
L’addebito è pronunciato quando la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale e non la conseguenza di una crisi già in atto.
Con la sentenza di separazione con addebito il coniuge cui è diretto il provvedimento perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e i diritti successori (art. 548 c.c.). A quest’ultimo viene riconosciuto soltanto un mero assegno alimentare solo nel caso non sia in grado di provvedere al minimo sostentamento personale. Inoltre l’addebito della separazione può comportare il risarcimento dei danni (danno endofamiliare) ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nei confronti del coniuge colpevole della violazione dell’art. 143 c.c.
L’art. 156 c.c. prevede che il giudice stabilisca un assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, mentre al coniuge a cui è addebitata la separazione non spetta l’assegno di mantenimento. L’art. 548 c.c. sancisce che il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perda i diritti successori, mentre ha diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità qualora, al momento dell’apertura della successione, fosse destinatario degli alimenti da parte del coniuge deceduto (art. 433 c.c.).
È possibile addebitare la separazione ad entrambi i coniugi?
Assolutamente si. Ciò accade quando è provato che entrambi i coniugi abbiano violato gli obblighi derivanti dal matrimonio.
L’avvocato Gian Ettore Gassani, è un famoso avvocato matrimonialista in Italia e non solo a Roma e Milano, ha discusso spesso nelle sedi istituzionali del valore dell’addebito quale deterrente verso condotte contrarie al matrimonio.
Ci sono casi di violenza intrafamiliare che sono suscettibili di addebito o violazione di princìpi di rango costituzionale come la libertà religiosa o di pensiero. L’addebito inoltre non può essere concordato tra i coniugi non essendo un diritto disponibile. Come l’avvocato Gassani ha scritto nelle sue pubblicazioni l’addebito non viene comminato in automatico, ma solo a condizione che la violazione dell’art. 143 c.c sia connessa con la crisi del matrimonio. E tutto questo va provato. Può essere addebitata la infedeltà coniugale virtuale, quella dei social, se è tale da rompere il rapporto di fiducia tra i coniugi. Il coniuge a cui è addebitata la separazione è infine condannato a rifondere le spese legali all’altro coniuge.
La separazione giudiziale è una procedura bifasica. La prima è quella presidenziale nel corso della quale il giudice emette provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. in ordine all’affidamento dei figli se minorenni, all’assegnazione della casa coniugale e agli assegni di mantenimento, sia per il coniuge (se ne ricorrono le condizioni) e sia per i figli (anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), oltre alle spese straordinarie occorrenti per i figli, spesso collegate a specifici protocolli di ciascun tribunale.
I provvedimenti presidenziali sono reclamabili in appello entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. La causa poi viene trasferita nella sua fase di cognizione davanti al Giudice Istruttore che ha il potere di modificare i provvedimenti provvisori come ridurre o aumentare i contributi economici, cambiare il collocamento dei figli, revocare l’assegnazione della casa coniugale.
La fase calda della separazione giudiziale
Nella fase istruttoria gli avvocati sono chiamati a depositare una lunga serie di memorie. La prima, per il ricorrente, è la memoria integrativa (per il resistente è invece la comparsa di costituzione e risposta), poi dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. da parte del Giudice Istruttore, i legali devono depositare le tre memorie istruttorie al fine di depositare documenti, chiedere l’ammissione di testimoni o una perizia di ufficio (di solito psicologica o contabile) o l’intervento della Guardia di Finanza.
Una volta ammesse le prove, inizia la fase calda della separazione giudiziale. Poi gli avvocati dovranno depositare la comparsa conclusionale e quella di replica (art. 190 c.p.c.) per riassumere tutto quanto emerso nella fase istruttoria. A quel punto la causa sarà matura per la decisione e gli atti passeranno al collegio (composto da tre giudici) che emetteranno la sentenza.
Tornando all’addebito va precisato che, ai fini delle statuizioni in ordine ai figli e all’assegnazione della casa coniugale, vigono i principi generali. Non è automatico che l’addebito nei confronti di un genitore possa incidere sull’affidamento dei figli e tutto ciò che ne consegue.
Ovviamente nel caso in cui l’addebito sia stato comminato per condotte contrarie agli interessi e diritti dei figli, tale sanzione può comportare conseguenze anche per quanto riguarda l’affidamento dei figli, gli assegni e l’assegnazione della casa coniugale.
Il ruolo dell’avvocato divorzista in una separazione giudiziale
L’avvocato Gian Ettore Gassani è esperto in diritto di famiglia con particolare riferimento alla separazione giudiziale. Il miglior avvocato divorzista di Roma deve essere in grado di gestire il dramma dei coniugi. Ci sono aspetti psicologici che rivestono una importanza decisiva.
Un grande avvocato familiarista deve essere sempre attento e cauto e non deve soffiare sul fuoco del conflitto. A Milano dove lo studio legale Gassani ha la sede, i giudici della nona sezione del Tribunale, vero faro del diritto di famiglia nazionale, sono molto attenti ai profili deontologici degli avvocati di famiglia.
La prima raccomandazione è quella di tenere sempre in considerazione i diritti dei figli che non devono diventare strumenti nelle mani dei genitori. I figli hanno diritto a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori e rami parentali (Legge 54/06).
A seguito dell’addebito può essere avanzata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale. Si tratta dell’illecito endofamiliare che si consuma all’interno del sodalizio familiare. La lesione dei doveri coniugali può tradursi nella violazione dei diritti fondamentali della persona da cui discende la domanda risarcitoria sia per danni patrimoniali (art. 2043 c.c.) che non patrimoniali (art. 2059 c.c.).
Si tratta di una domanda autonoma rispetto all’addebito e non cumulabile con esso, quindi, non proponibile nel corso dello stesso giudizio. Infatti, la domanda risarcitoria e la domanda di separazione con addebito sono soggette a riti diversi (Cass. 18870/2014).
Inoltre, la mancanza di una pronuncia di addebito non esclude la possibilità di chiedere il risarcimento, in quanto si tratta di un’azione autonoma (Cass. 18853/2011).
Ecco spiegata in estrema sintesi la separazione giudiziale con addebito e le sue conseguenze.
Potete rivolgervi allo studio dell’Avvocato Gian Ettore Gassani con studio a Milano e Roma, per una prima consulenza e poi se necessario per l’assistenza in sede processuale.
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