Avvocato per successioni ed eredità a Milano e Roma. La collazione

Per le successioni ci vuole sempre un avvocato esperto in successioni ed eredità che sia il migliore in questo ramo del diritto.
In questo articolo, Gian Ettore Gassani, avvocato esperto in successioni ed eredità a Milano e Roma (operante in tutta Italia) farà chiarezza sulla collazione ereditaria.

COSA E’ LA  COLLAZIONE?

L’eredità è il complesso di beni che in caso di morte il de cuius devolve ai proprie discendenti o ascendenti.
L’ eredità comprende  beni mobili, immobili, denaro, gioielli, conti correnti, titoli, polizze, oggetti di valore, diritti.

Uno degli istituti più complessi è la collazione ereditaria.
Occorre distinguere  quando essa è obbligatoria, quali sono le prescrizioni per richiederla in sede giudiziaria.

 

PRESUPPOSTI ART. 737 del codice civile

Qualsiasi avvocato esperto in successioni ereditarie sa che la collazione è un atto  attraverso il quale il coerede  riconsegna all’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto quanto era vivente, sia in forma diretta che indiretta.

La ratio è chiara. Quando viene elargita una donazione inter vivos, tale atto sottrae agli altri coeredi una porzione dell’eredità, perché quando il testatore o il parente decede, gli altri eredi saranno svantaggiati rispetto a chi ha già ricevuto beni in donazione. E’ giusto  porre tutti gli eredi sullo stesso piano per evitare ingiustizie.

Nel caso in cui, per esempio, uno degli eredi ha ricevuto un terreno o una somma di danaro significativa a titolo di donazione da un genitore, quando si verificherà l’evento morte del testatore, dovrà restituire i detti beni per farli rientrare nella massa ereditaria e mettere nelle condizioni gli altri eredi di poter godere della loro quota.
Tutti gli eredi godono dei medesimi diritti anche in caso di mancato testamento perché le quote sono stabilite dalla legge.

Pertanto le donazioni possono essere considerate una sorta di eredità anticipata che può e deve essere restituita quando ne ricorrono le condizioni appresso specificate. Le donazioni hanno un peso sull’asse ereditario.

Ipotizziamo che Tizio muoia dopo aver fatto testamento ai figli Caio e Sempronio, lasciando ad entrambi beni in parti uguali per un valore di 500.000 euro.

Prima della morte però il padre aveva donato a Caio la somma di euro 100.000.
Caio, attraverso l’istituto della collazione, dovrà restituire all’asse ereditario la somma di euro 100.000 che si aggiunge ai 500.000 lasciati dal padre.
Pertanto la somma da dividere tra i fratelli sarà di euro 600.000, di cui 300.000 pro quota.

I soggetti tenuti alla collazione sono i seguenti:

  • Figli;
  • Nipoti (solo figli dei figli e non figli di fratelli);
  • Coniuge.

Non è possibile la collazione se il de cuius aveva donato un bene a una persona diversa da questi o sia stata specificata la dispensa dalla collazione di un determinato nel testamento.
Sono oggetto di collazione solo i beni di valore, anche se non è specificato quale sia e come si misuri questo valore.

Le donazioni di scarso valore economico non rientrano nella collazione, come non rientrano le somme versate a titolo di mantenimento  in sede di separazione e divorzio, o le spese per il mantenimento dei  figli.

La collazione può essere

  1. Per equivalente, quando il beneficiario della donazione non lo restituisce agli altri eredi, ma versa loro il prezzo in danaro. ma ne restituisce il corrispettivo valore in denaro. Il valore del bene viene considerato al momento della morte del donante.
  2. In natura, quando si restituisce  il bene donato e in tal caso il bene rientra nell’asse ereditario a disposizione dei coeredi;

L’obbligo di collazione sorge il giorno dell’apertura della successione (Cassazione, sent. n. 22721/2018), indipendentemente se gli altri eredi ne facciano domanda o meno.
L’obbligo di collazione è previsto solo se tra gli eredi ci sono coniuge e/o discendenti diretti (figli, nipoti).
Negli altri casi no.

 

Non c’è termine prescrizionale per esercitare il diritto alla collazione.

I coeredi possono chiedere in qualunque momento la restituzione di beni/denaro donati dal defunto quando era in vita.
Quale primo passo i coeredi con possono inviare l’erede beneficiario della donazione a restituire il bene.

Attenzione. Prima di intentare una causa ereditaria, occorre esperire il tentativo di media conciliazione, quale condizione di procedibilità.
Se non si trova l’accordo, solo allora ci si può rivolgere al Tribunale.
E’ sempre opportuno farsi inviare un preventivo dettagliato dal proprio avvocato dati i costi di queste cause, tutt’altro che trascurabili.
La materia delle successioni è complicatissima. Occorre scegliere un ottimo avvocato, che sia in possesso della necessaria preparazione ed esperienza, e non un tuttofare.

Lo studio dell’Avvocato Gian Ettore Gassani, con sedi a Milano e Roma, opera in tutta Italia e a livello internazionale, e garantisce la massima assistenza in tutte le fasi della successione, dall’accettazione dell’eredità,  per l’impugnazione dei testamenti, per l’azione di riduzione etc., fino all’eventuale giudizio.