ASSEGNO DI DIVORZIO. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 11504/2017 (GRILLI/LOWENSTEIN). COMMENTO DELL’AVVOCATO GIAN ETTORE GASSANI AVVOCATO MATRIMONIALISTA MILANO – ROMA
Succede che mentre stai scrivendo una memoria difensiva per una delicata vicenda di divorzio nella quale rappresenti una moglie, la Cassazione all’improvviso proclami una rivoluzione del diritto di famiglia sui criteri di riconoscimento e di calcolo dell’assegno divorzile. E quindi, in un istante, ti accorgi che devi cambiare una strategia di un delicato processo di divorzio. Vieni a sapere che non sarà più adottato il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio per il calcolo dell’assegno divorzile. Amen.
«E adesso che faccio? E tutte le prove documentali che ho raccolto in questi mesi di causa per dimostrare l’esatto tenore di vita della coppia non servono più?» mi chiedo sconsolato.
È la vita di noi avvocati matrimonialisti. Dobbiamo stare sempre sul pezzo e aggiornarci ogni santo giorno. Ecco perché siamo collegati continuamente con banche dati e siti di giurisprudenza aggiornati. Un enorme lavoro quotidiano tra l’incertezza del diritto e delle prassi.
Intanto, appresa la notizia che inizia a fare il giro del pianeta, una moltitudine di giornalisti inizia a cercarti al telefono per capire cosa sia successo. La verità è che non lo sai nemmeno tu, almeno fino a quando non riesci, in tempi record, ad entrare in possesso di quella pronuncia della Corte Suprema.
Se i clienti sapessero quanto sia faticoso l’aggiornamento professionale e la verifica quotidiana della giurisprudenza, avrebbero maggiore considerazione per i loro legali.
Questo è poco, ma sicuro.
Mercoledì 10 maggio 2017 le agenzie di stampa hanno dato la notizia. Addio assegni di divorzio a cinque o sei zeri. Ricordatevi di questi nomi: Salvatore Di Palma, Pietro Campanile, Carlo De Chiara, Maria Acierno, Francesco Terrusi.
Sono i giudici della Suprema Corte che hanno emesso questa sentenza storica.
Il giudice relatore è una donna, Maria Acierno. Nove pagine di sentenza che cancellano un’epoca. Anche per questa novità giurisprudenziale, in ossequio alla impostazione dei miei saggi, cercherò di essere quanto più chiaro e comprensibile per tutti, cercando di evitare eccessivi tecnicismi. La Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 11504/17, nella causa di divorzio tra l’ex ministro Vittorio Grilli e la ex consorte Lisa Caryl Lowenstein, ha sancito in modo rivoluzionario che l’assegno di divorzio, se dovuto, non potrà più essere parametrato al tenore di vita della coppia, goduto in costanza di matrimonio, fornendo una diversa e precisa interpretazione della legge sul divorzio (art. 9 L. 898/1970 così come modificato dall’art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall’art. 13 della legge 74 del 1987).
Una vera e propria rivoluzione copernicana del nostro diritto di famiglia. Una sorta di terremoto che ha sgretolato un punto fermo, ossia il tanto discusso criterio del tenore di vita. Ne hanno parlato tutti i mass media e all’istante si è creato un dibattito acceso tra la gente e tra gli addetti ai lavori. Sentenza giusta? Passo avanti o passo indietro del diritto familiare italiano? Lo capiremo solo in futuro.
Si sa però che quando la Suprema Corte starnutisce i tribunali prendono il raffreddore.
Dopo poche ore dalla notizia, gli studi legali di tutta Italia sono stati invasi da telefonate, da mail e fax da parte di clienti (o futuri clienti) per ricevere delucidazioni sulle conseguenze pratiche di tale pronuncia della Suprema Corte.
Mariti e mogli separati o divorziandi, preoccupati o ansiosi di conoscere il loro destino economico, hanno chiesto aiuto. E non poteva essere altrimenti.
«Avvocato, sono la signora Rossi, sto divorziando, ma allora che succederà? Non riceverò l’assegno di divorzio? Sarà basso?» Oppure «Avvocato, sono il signor Bianchi, posso ricorrere in tribunale per togliere l’assegno alla mia ex moglie?»
Non credo che ci sia stata mai in Italia una attenzione così forte da parte delle persone e dei giornalisti per una sentenza della Cassazione. Ma si sa che, quando si toccano i soldi, sale il livello dell’attenzione di tutti.
Sì, perché la Cassazione questa volta ha parlato di soldi, quelli dell’assegno divorzile, il vero pomo della discordia dei divorzi e il motivo delle notti insonni di noi avvocati e dei nostri clienti.
Fino al 9 maggio 2017 noi avvocati, quando rappresentavamo le ragioni economiche della moglie e delle ex mogli, avevamo l’onere di provare con esattezza quale fosse stato il livello del tenore di vita di una coppia di divorziandi, goduto in costanza di matrimonio, secondo un radicato orientamento della giurisprudenza. Non potevamo fare altrimenti nell’espletamento del nostro incarico difensivo. In pratica noi legali eravamo chiamati a dimostrare al tribunale il livello economico e patrimoniale del ménage familiare, aggrappandoci fino all’ultimo scontrino di una boutique di alta moda, di un salone di parrucchiere o alla fotocopia di una fattura per un viaggio alle Maldive.
E così producevamo le prove di crociere, di cenette in ristoranti di lusso, le spese di vitto, le foto della casa coniugale e dei relativi mobili, gli estratti conto della carta di credito che lei poteva utilizzare dal conto corrente cointestato con il marito e produrre financo relazioni investigative per dimostrare la reale ricchezza, anche nascosta, del coniuge ricco; insomma tutto ciò che potesse dimostrare quale fosse l’andazzo economico di una famiglia benestante per ottenere un assegno sostanzioso, pure a costo di chiedere al giudice l’intervento della guardia di finanza o di una consulenza tecnica contabile.
Ovviamente ciò avveniva anche nel caso in cui fosse il marito, economicamente più debole, a chiedere un assegno di divorzio.
Anche le ex mogli, oggi più di ieri, sono “condannate” a pagare il mantenimento divorzile all’ex marito. Il codice e la giurisprudenza non guardano in faccia a nessuno, come è giusto che sia. Chi ha più risorse economiche passa alla cassa.
I casi di Veronica Maya e Barbara D’Urso sono eclatanti. Erano state entrambe costrette a versare l’assegno di divorzio ai loro ex mariti meno ricchi, anche se successivamente queste due note conduttrici sono riuscite ad ottenere la revoca di questo loro obbligo e a liberarsi da tale frustrante peso economico.
Ma di casi di donne pagatrici di assegni di mantenimento ne ho visti parecchi con buona pace di chi sostiene che tale obbligo sia stato attribuito solo ai mariti in quanto tali.
Dunque questa sentenza non ha il sapore di uno spregiudicato provvedimento “di genere”, contro le donne, ma mira ad introdurre un nuovo significato del matrimonio e dell’essere coppia coniugale, che non deve essere inteso e vissuto, come testualmente è scritto dagli Ermellini, come una sistemazione economica, un grande affare o una scalata sociale, bensì una scelta d’amore, di responsabilità e di rischio. Un valore senza doppi fini.
Tale principio va applicato anche alle unioni civili di coppie omosessuali (legge n. 76/2016) atteso che tutto ciò che riguarda la legge sul divorzio e la relativa giurisprudenza si riflette in automatico anche su queste nuove famiglie.
Qualcuno ha parlato di una sentenza pilotata per fare un favore ad un esponente della politica come Grilli, qualcun altro ha parlato più realisticamente di una opera moralizzatrice da parte dei giudici. Non credo francamente che la sentenza sia stata emessa per fare un favore al mondo maschile o ad un ex ministro. Credo, invece, nella assoluta buona fede e competenza dei giudici della Suprema Corte.
Non dimentichiamo che è grazie alla magistratura e alla giurisprudenza “creativa” se l’Italia è uscita fuori dal pantano di leggi anacronistiche e violative di diritti fondamentali. Se ciò è accaduto, non è dipeso da una pervicace invasione di campo del potere giudiziario in danno di quello legislativo, quanto dall’inerzia di quest’ultimo nel recepire in tempo i profondi cambiamenti culturali della società e a varare leggi adeguate e fortemente necessarie. Da noi il legislatore decide sempre in ritardo rispetto alla giurisprudenza. Per la verità negli ultimi decenni l’assegno di divorzio “automatico” era stato già messo in discussione tante volte, almeno nei suoi principi basilari. Le statistiche parlano chiaro. Se negli anni Ottanta, su cento divorzi, nel 60 per cento dei casi era stato riconosciuto l’assegno, a volte attraverso eccessi di indulgenza e generosità in favore delle ex mogli, nel 2016 tale aiuto economico era stato riconosciuto solo nel 19 per cento dei casi. Un dato eloquente.
A mio parere la pronuncia in questione andrebbe letta in modo totalmente diverso. Tale pronuncia vuole affermare semmai che la donna è e deve essere pari all’uomo in tutto e per tutto e che non ha (e non deve avere) bisogno di un ex marito per andare avanti, fatti salvi i casi in cui l’assegno divorzile si dimostri davvero necessario.
Non dimentichiamo, per esempio, che alle mogli viene quasi sempre assegnata la casa coniugale, anche se è di proprietà esclusiva del marito o di terzi, nel caso in cui sia prevista presso di esse la collocazione stabile dei figli. E anche questo è un provvedimento di carattere economico, tutt’altro che trascurabile, che deve essere considerato adeguatamente dal giudice ogni volta che deve decidere dell’assegno in favore di moglie e figli.
L’assegno divorzile, sia chiaro, resta un punto fermo in nome del principio di solidarietà che resta non negoziabile. Non è stata decisa la sua abrogazione. Cambiano, tuttavia, i parametri per concederlo e per quantificarlo.
Vige, ancora più di ieri, il principio dell’autosufficienza economica e della concreta possibilità del coniuge più debole di attivarsi dignitosamente a reperire un’attività lavorativa se ha titoli ed età per farlo.
Per autosufficienza economica si intende la capacità di una persona, adulta e sana, di provvedere al proprio sostentamento inteso come capacità di provvedere per affrontare le spese di vitto, alloggio e quelle per l’esercizio dei diritti fondamentali.
In pratica, se il coniuge economicamente più debole risulta essere titolare di un reddito adeguato o di cespiti di qualsivoglia natura, che gli consentano di mantenersi, non avrà diritto all’assegno divorzile. Né è previsto un assegno perequativo per colmare il gap economico tra l’ex coniuge più ricco e quello meno abbiente. Né, tanto meno, sono previste indulgenze per coniugi giovani che potrebbero inserirsi nel mercato del lavoro e non lo fanno per pigrizia o per furbizia.
Se invece il coniuge più debole non dispone di redditi sufficienti o non è nella oggettiva possibilità di lavorare a causa dell’età avanzata, avrà sicuramente diritto all’assegno divorzile che però, si ripete, non sarà parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Sarà, la sua, una riscossione mensile di un contributo economico sufficiente ad andare avanti, ma nulla di più. L’epoca dei mega assegni vitalizi pare essere giunta al capolinea e così il recente diritto di famiglia.
Tale impostazione della Suprema Corte è, peraltro, in linea con gli orientamenti di molti Paesi europei che da tempo hanno escluso rendite vitalizie e parassitarie in caso di divorzio. In Francia, per esempio, l’articolo 270 del codice civile afferma espressamente e seccamente che, con il divorzio, viene meno qualsiasi vincolo assistenziale tra i coniugi.
Ciò significa che i patti prematrimoniali potrebbero risolvere in partenza tante questioni, tra cui quella dell’assegno divorzile.
In Italia, per il momento, non è possibile stipularli. Non sono ammessi, anche se è allo studio da due anni in commissione giustizia un disegno di legge bipartisan (Morani – D’Alessandro) per introdurli anche nel nostro Paese, come ci auguriamo tutti quanti.
Fino ad adesso i patti prematrimoniali all’italiana sono stati contrastati perché il matrimonio, secondo alcuni, non può e non deve essere considerato un contratto. Perché no? Non è dato sapere.
È la classica ipocrisia italiana. L’ho scritto tante volte e non mi stancherò mai di farlo.
Il matrimonio è, invece, a mio parere, un vero e proprio contratto a tutti gli effetti che fa insorgere tra i contraenti coniugi precisi diritti e doveri. Se riusciremo, come credo, ad abbattere le tesi stucchevoli di alcuni instancabili conservatori del diritto di famiglia italiano, riusciremo ad introdurli anche nel nostro Paese. Ma si sa, noi siamo sempre gli ultimi in Europa a cambiare leggi e orientamenti nel diritto di famiglia ed in tema di diritti civili. Un giorno li avremo anche noi italiani. E tante cose cambieranno.
Eviteremo, così, cause lunghe ed inutili, tribunali al collasso, e non ci saranno sorprese o orientamenti giurisprudenziali a cambiare il destino di una ex coppia. Perché tutto sarà già stato pattuito per iscritto, prima ancora di sposarsi.
Tornando alla sentenza della Cassazione vi è da considerare che in ogni caso «una rondine non fa primavera».
Si attende una nuova pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite al fine di chiarire e “aggiustare” alcuni principi in tema di assegno di divorzio ed evitare dubbi e incertezze.
Noi avvocati, che siamo quelli che mettono in moto i grandi cambiamenti culturali e giuridico- giudiziari del Paese e che costringono i giudici ad emettere sentenze innovative, siamo abituati a seguire pronunce della Cassazione che dicono tutto ed il contrario di tutto. Quindi attendiamo altre pronunce chiarificatrici sull’assegno di divorzio.
Questa sentenza, infatti, ancora lascia irrisolte alcune importanti questioni. Ma non poteva essere altrimenti, quando è in atto una autentica rivoluzione giuridico-giudiziaria oltre che culturale di una nazione.
Per esempio, occorre capire quale sarebbe e come si misuri il criterio dell’autosufficienza economica. Quando e a quali condizioni potrebbe definirsi il coniuge, più debole economicamente, in grado di badare al proprio mantenimento.
A tal proposito il 22 maggio 2017 il Tribunale di Milano, attraverso il giudice Giuseppe Buffone (che da anni sta individuando principi rivoluzionari del diritto di famiglia in tema di affidamento dei figli e di assegni di mantenimento) ha emesso una ordinanza che ha richiamato la sentenza della Suprema Corte (11504/17), stabilendo che bastino mille euro al mese di reddito del coniuge economicamente più debole per far venire meno a quest’ultimo il diritto all’assegno di divorzio.
Un parametro lo abbiamo, ma ci sono molte considerazioni da fare. Se il coniuge gode di cespiti per mille euro, ma è malato e ha bisogno di cure? Se ha subìto il divorzio senza colpa? Mi fanno paura parametri definitivi che rischiano di fare ingiustizie.
E poi occorre fare una netta distinzione tra matrimoni “mordi e fuggi” da quelli alle soglie delle nozze d’oro. La sentenza della Suprema Corte fa riferimento all’accettazione di una sorta di “rischio” di chi contrae matrimonio, nel caso in cui esso debba sciogliersi. Questo principio è accettabile solo in parte.
Se è infatti condivisibile, per esempio, che la badante che sposa il ricco vecchietto non debba essere beneficiaria di un vitalizio (e della successiva pensione a spese di tutti noi), altro discorso deve farsi per la moglie che abbia raggiunto la terza età e che sia in grado di provare di aver dedicato la propria vita al marito e alla famiglia.
Trattiamo tutte le mogli (o i mariti) alla stessa maniera? Che giustizia sarebbe?
Pur ammettendo che il tenore di vita non possa più essere il parametro di riferimento e che il rischio faccia parte della vita come del matrimonio, occorre comunque stabilire criteri meritocratici e socialmente accettabili.
Il rischio deve sussistere per entrambi i coniugi, sia per chi dovrebbe pagare e sia per chi dovrebbe ricevere. Altrimenti non vale.
Per esempio se il marito decide di divorziare per scappare con la giovanissima arrampicatrice sociale o si è stufato del matrimonio, che cosa succederà all’anziana moglie? Si valuterà solo se quest’ultima abbia una propria pensione o qualche proprietà per non riconoscerle un aiuto economico? Quanto vale una vita insieme? Una sorta di buonuscita dovrà pure riceverla se la propria autosufficienza risulta essere al minimo consentito (mille euro).
Ritengo, dunque, che vadano operati dei distinguo precisi, specie se la ex moglie, anche se titolare di redditi da mille euro, sia in grado di provare di aver contribuito in modo determinante alla crescita professionale e sociale del marito rinunciando, così, al proprio lavoro e alla propria decente autosufficienza economica. Di donne che hanno fatto le serve ai mariti potenti ne conosco tante. Non è giusto liquidarle in modo irriguardoso dopo essere state vergognosamente rottamate dai coniugi. Un aiuto economico, secondo parametri tutti da stabilire, dovranno riceverlo, soprattutto se il processo sancisce che il matrimonio non è fallito per colpa loro. Occorre disincentivare il matrimonio di interesse al pari delle orrende rottamazioni di coniugi anziani. È questo il punto di equilibrio.
Non possiamo negare il fatto che, specie negli ultimi decenni, molte donne di terza età siano state piantate in asso dai mariti per scappare con la giovane di turno, italiana o straniera. I tribunali sono invasi, come è noto, di procedure di divorzio di coniugi anziani. Vi è necessità, dunque, di una giurisprudenza equilibrata per non passare da un eccesso ad un altro.
Al di là di questi doverosi quesiti, che prima o poi avranno una risposta, non si può negare che la Cassazione abbia creato una crepa nel diritto di famiglia. Ormai la strada è tracciata, non si tornerà più indietro. Stop agli assegni esorbitanti. Giusto così.
In linea di principio la Cassazione ha dunque introdotto criteri condivisibili.
Occorre un processo di moralizzazione del nostro Paese, proprio attraverso il diritto di famiglia e una concezione più leale e accettabile del matrimonio. Non si devono incentivare matrimoni basati sull’interesse economico. Non sono moralmente accettabili vicende di donne giovanissime che divorziano da calciatori, imprenditori o professionisti che vengono sistematicamente premiate dal giudice con cinquantamila euro al mese di assegno solo perché hanno vissuto qualche anno nel lusso. Come non sono accettabili situazioni di coppie normali, con stipendi normali, che vedono l’ex marito, del tutto depredato, trasformarsi in un barbone che fa la fila alla Caritas per un piatto di maccheroni.
Occorre ristabilire la giustizia sociale e cambiare pagina. Ciò significa che i giudici saranno chiamati, d’ora in poi, a valutare le varie vicende divorzili, caso per caso, con assoluta prudenza, senza mostrarsi “talebani” nelle loro decisioni in un modo o nell’altro.
Il buon senso resta la vera grande norma non scritta di qualsiasi legge o prassi.
Ogni vicenda matrimoniale, quando si arriva al capolinea, fa storia a sé.
Credo tuttavia che, da questo momento in poi, tutte le donne di oggi, una volta sposate, penseranno prioritariamente alla propria irrinunciabile realizzazione lavorativa per una questione di certezze economiche e dignità personale.
Il tempo delle casalinghe, per forza o per scelta, è finito e deve finire. La vera parità tra i sessi è questa. Questo è un valore che cercherò di trasmettere a mia figlia, che dovrà essere libera e realizzata professionalmente senza dipendere da un marito sia nella buona sia nella cattiva sorte del suo matrimonio.
Discorso del tutto diverso va fatto per gli assegni di mantenimento in favore dei figli.
Tale aiuto economico non si tocca e nessuno lo ha messo in discussione, nemmeno l’ultima sentenza della Suprema Corte. Oggi i figli, siano essi minorenni o maggiorenni, sono beneficiari di un adeguato assegno di mantenimento e delle spese straordinarie (di studio, mediche, ludiche, ricreative e sportive secondo i protocolli di ciascun tribunale) che non li privi delle chances che avevano durante il matrimonio o l’unione dei loro genitori.
Non può parlarsi, in questo caso, di un criterio parametrato al tenore di vita della loro famiglia, ma poco ci manca.
Se un figlio, anche trentenne o ancora più adulto, non è riuscito a trovarsi un lavoro che gli garantisca la possibilità di mantenersi, secondo l’attuale legge può continuare a ricevere un aiuto economico da uno o da entrambi i genitori. Come ho già scritto più volte e dichiarato in convegni e seminari dell’Ami, anche per questo tipo di assegno ci vorrebbe maggiore chiarezza ed equilibrio da parte della giurisprudenza e della legge stessa. Non si può andare avanti così.
Nell’ambito dell’intento moralizzatore avuto dagli Ermellini, si auspica che venga coerentemente stabilito un limite di età dei figli maggiorenni, superato il quale cessi l’obbligo dei genitori a mantenerli, fatti salvi i casi di gravi motivi di salute. Non è possibile assistere allo scempio di una società di bamboccioni, senza rimedio e senza motivazioni, che campano per tutta la vita sulle spalle dei loro anziani genitori. Che non imparano a camminare da soli e mettere su famiglia, per colpa di una legge e orientamenti del tutto immorali.
Non è vero che manca il lavoro in Italia. Dipende se si parla di Nord o Sud. Il lavoro c’è ancora, almeno nel Centro-nord del Paese.
La verità è che i lavori tradizionali oggi li svolgono quasi sempre gli stranieri (falegname, muratore, elettricista eccetera), e gli italiani evitano di intraprendere lavori faticosi. È questo il vero problema culturale e sociale dell’Italia che ci sta impoverendo sotto ogni profilo.
Allora penso che, se un figlio trentacinquenne non ha ancora conseguito una laurea o, anche se conseguita, non riesce a sfondare in Italia o all’estero, costui dovrebbe seriamente pensare ad abbassare le pretese di scintillanti carriere professionali e mostrare un minimo di dignità personale nell’accettare il primo lavoro possibile. Esattamente come noi degli anni Sessanta abbiamo fatto per pagarci gli studi universitari senza vergognarci, ma anzi andandone fieri. Ma era un’altra Italia, quella.
Per le coppie intelligenti e responsabili, a parità di reddito e tempi di frequentazione con i figli, si potrebbe auspicare il cosiddetto mantenimento diretto di questi ultimi, già applicato da alcuni tribunali, nel senso che nessuno dei genitori sia tenuto a versare all’altro coniuge alcun assegno per la prole, dovendo entrambi i genitori provvedervi nei periodi di loro spettanza quando stanno con i figli.
Sarebbe un modo equo per non salassare ingiustamente nessuno ed evitare che un assegno, destinato al mantenimento dei figli, si trasformi nei fatti in un vero e proprio assegno di divorzio “indiretto” a vantaggio dell’ex coniuge, non sussistendo per legge alcun obbligo di rendicontazione di tali assegni.
Qualcuno, dopo il terremoto della sentenza Grilli/Lowenstein, ha esultato dopo aver letto quella successiva relativa alla vicenda coniugale Berlusconi/Lario, pensando ad un dietrofront della Cassazione sul calcolo dell’assegno di mantenimento divorzile.
Chi lo ha fatto, non ha capito niente. Ho letto articoli giornalistici del tutto fuorvianti.
Per la separazione, infatti, vige ancora il principio che il coniuge economicamente più debole abbia il diritto di ricevere un sostegno economico secondo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ecco perché Veronica Lario, limitatamente al pregresso periodo della sua separazione da Silvio Berlusconi, ha ottenuto la bellezza di due milioni di euro al mese. Tutto nella norma. Tale somma riguarda una fase, quella della mera separazione, in cui la Lario godeva ancora dello status di moglie. Nel divorzio, dubito che il suo assegno sarà così corposo, nel caso in cui i giudici decidessero di applicare nuovi principi dettati dalla Suprema Corte. Ma staremo a vedere. Sarebbe imprudente fare previsioni con eccessi di sicurezza.
La separazione e il divorzio, infatti, sono due istituti completamente diversi, anche se qualcuno tende a confonderli.
La separazione, infatti, non scioglie il vincolo matrimoniale e si è ancora marito e moglie. Che possono tornare insieme in qualunque momento, senza dover chiedere il permesso a nessuno. Il divorzio, invece, fa cessare gli effetti civili del matrimonio (se è stato celebrato in chiesa) o lo scioglie (se è stato celebrato con rito civile). In tal caso, a causa del divorzio, da coniugi (o da uniti civilmente) si diventa due perfetti estranei.
Non si dimentichi, inoltre, che una coppia può vivere separata a vita senza divorziare perché il divorzio non è un obbligo, ma solo una scelta di uno o di entrambi i coniugi. Diversa situazione si profilerà quando, prima o poi, sarà abrogata la inutile fase della separazione e quando l’unico modo per dirsi addio sarà il divorzio. Ma questa è un’altra storia. Sono anni che mi batto con l’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani per l’abrogazione della inutile fase della separazione.
Ora tutti si chiedono se gli effetti della sentenza n. 11504/06, potranno avere ripercussioni retroattive anche per le vicende divorzili già definite con assegni divorzili corposi. La mia risposta è affermativa, sia pure con ogni riserva.
È sempre possibile, ai sensi di un “articolo jolly”, il 710 del codice di procedura civile, ricorrere al giudice per rivedere il quantum di un assegno di separazione o divorzile, per aumentarlo, ridurlo o revocarlo (anche riguardo le statuizioni concernenti le modalità dell’affidamento e del mantenimento dei figli). Non esiste, infatti, nel diritto di famiglia un provvedimento che possa definirsi definitivo in tema di assegni di mantenimento o di affidamento della prole.
La partita è sempre aperta, rebus sic stantibus.
La condizione necessaria è, tuttavia, che ci sia la prova delle mutate condizioni economiche degli ex coniugi. Spesso si abusa di tali procedure perché risultano del tutto pretestuose e infondate mentre i tribunali rischiano il collasso.
Anche l’inizio di una provata convivenza more uxorio del coniuge che riceve l’assegno di divorzio comporta l’automatica revoca di tale titolo attraverso un ricorso di modifica ai sensi dell’art. 710 c.p.c..
Poiché con la pronuncia della Cassazione si parla di autosufficienza economica, un eventuale ricorso al tribunale da parte dell’obbligato a pagare l’assegno di divorzio, al fine di ottenere una decisione favorevole che tenga conto dei nuovi principi della Suprema Corte, non può dichiarar-si inammissibile o infondato in partenza.
Prevedo pertanto migliaia di ricorsi, poi vedremo cosa accadrà. In fondo tentar non nuoce se la posta economica in palio è alta.
Saranno poi i giudici a valutare se mantenere in vita rendite di posizione per il solo fatto che esse siano già state decise e cristallizzate nel tempo oppure revocarle o ridurle.
Si profila una partita tutta da giocare nel mare magnum delle perenni incertezze del nostro diritto di famiglia e delle mille prassi sparse per l’Italia.
Di sicuro da oggi in poi ci si sposerà per amore, solo per amore. Oppure molto presto con un bel patto prematrimoniale in tasca. Almeno si spera.