Rischia una condanna per sottrazione di minore il genitore non affidatario che, per sottrarlo a un intervento chirurgico delicato, lo porta via all’ex. In questi casi, infatti, basta semplicemente negare il consenso al trattamento sanitario. Affrontando ancora una volta il delicato tema dei figli contesi la Corte di cassazione, con la sentenza n.12615 di oggi, ha annullato con rinvio l’assoluzione pronunciata in favore di un padre che aveva portato via il figlio all’ex per evitare un intervento chirurgico, secondo lui, molto rischioso.
È successo a una coppia di Bologna. Il padre del bambino, che aveva un rapporto conflittuale con la ex, aveva deciso di portarsi via il figlio, in un’altra città, per evitare che questo venisse sottoposto a un trattamento sanitario delicato. Lei lo aveva denunciato e l’uomo era stato condannato, in primo e per sottrazione di minore era stato poi assolto dalla Corte d’Appello di Bologna. A questo punto la mamma ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Ora lui finirà nuovamente sotto processo per il reato contestato rischiando una condanna pesante.
La Corte di Appello di Bologna – hanno motivato la decisione i giudici del Palazzaccio, riporta il sito Cassazione.net – ha ritenuto che il padre che, a fronte di una situazione di conflittualità reciproca con la madre del figlio minore, viveva tra l’altro in una città diversa, aveva maturato la convinzione della pericolosità dell’intervento chirurgico (e, quindi, del danno grave che poteva derivarne per il minore), sia dalla scarsa informazione in ordine allo stesso, sia dall’allarme provocato in lui dalla richiesta del consenso alla effettuazione dell’intervento stesso e della necessaria anestesia generale.
Non solo. Non essendovi prova piena da un lato che tali convinzioni fossero del tutto ingiustificate nella psiche dell’uomo, dall’altro, che fossero del tutto legittime alla luce dei fatti accertati, la Corte di merito lo ha assolto. Si tratta – continua la Cassazione – di una motivazione palesemente illogica e contraddittoria, posto che la richiesta del consenso all’intervento avanzata nei confronti dell’imputato cozza inesorabilmente con la inevitabilità dell’evento anche solo a livello putativo. Sarebbe, infatti, bastato, al padre negare il suo consenso all’intervento chirurgico.
Ne deriva che la sottrazione del minore alla madre non poteva essere ricondotta alla necessità di evitargli un intervento chirurgico pericoloso e superfluo, essendo sufficiente la semplice negazione del consenso per non effettuare l’operazione, ma presumibilmente era stata determinata da motivi di diversa natura.
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