In base ad un’interpretazione rigida dell’articolo 570 del Codice penale (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), c’è chi rischia una condanna penale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato. E’ accaduto ad un piccolo imprenditore che ha effettuato dei versamenti sporadici per via della crisi che ha coinvolto la sua attività. Anche se ci sono delle difficoltà economiche scatta comunque, la violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver omesso di versare all’ex moglie il contributo minimo di mantenimento previsto in sede di separazione, a meno che l’obbligato non dimostri il suo stato di vera e propria indigenza. È quanto emerge dalla sentenza 47018/09 con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un falegname, condannato dal giudice della separazione a mantenere la moglie, che chiedeva di essere assolto dal reato ex articolo 570 Cp perché la sua impresa artigiana già in costanza di matrimonio procedeva in maniera rovinosa come dimostrato dagli accertamenti fiscali negativi e dalla sua ammissione al gratuito patrocinio. Nel confermare la condanna a tre mesi di reclusione nei confronti del ricorrente, infatti, la Suprema corte ha sottolineato che solo quando si prova che le difficoltà economiche si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza si genera «una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze degli aventi diritto» che libera l’obbligato dalla responsabilità penale.
LA STAMPA