La Corte di Cassazione – sezione penale (sentenza n. 8537 del 3 marzo 2010) ha stabilito che risponde per il reato di truffa e non di evasione contributiva l’imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli al lavoratore.
Secondo i giudici la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.